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mascherine – DPCM – incriminazioni LEGISLAZIONE INTERNAZIONALE
Quali sono le differenze tra decreto legge decreto legislativo e DPCM? La differenza rispetto ai decreti leggi è evidente: i Dpcm sono emanati dal solo Presidente del consiglio – e non dal Consiglio dei ministri – e non devono essere convertiti in legge dal Parlamento. Ergo: nella gerarchia delle leggi un DPCM vale poco più della carta su cui è stato scritto quando confrontanto con il Codice di Procedura Penale, col TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) e, peggio ancora, con la costituzione.
La legge che regola l’obbligo di portare tesserini identificativi con foto per i dipendenti pubblici è art. 55 del d.lgs. 165/2001. Mentre invece per chi è dipendente di ditta in appalto o subappalto è legge 81/2008 Art. 85
Tulps (Testo unico leggi pubblica sicurezza): «È vietato comparire mascherato in luogo pubblico». Successivamente, con legge 22 maggio 1975 n. 152, sono state introdotte nuove disposizioni a tutela dell’ordine pubblico, aggiornate con la legge . 533 dell’8 agosto 1977 e infine dall’art. 10, comma 4-bis, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2005, n. 155.
Le nuove disposizioni in tema di sicurezza, prevedono, all’art. 5: «E’ vietato l’uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a RENDERE DIFFICOLTOSO IL RICONOSCIMENTO DELLA PERSONA, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo».
Le mascherine sul viso, durante una epidemia, sono un “giustificato motivo“? E chi lo ha stabilito? Quale autorità sanitaria ha certificato che le mascherine evitano il contagio da covid19?
E’ il DISTANZIAMENTO SOCIALE, semmai, che impedirebbe il contagio, nel caso esistesse, difatti in Germania le forze dell’ordine adottarono quella scelta, due anni fa, ma non l’utilizzo (imposto o volontario), magari improprio e oramai in tutto il mondo considerato inutile, di mascherine. Perfino il CDC e Fauci si sono pentiti e il sen. Ron De Santis presidente dello Stato della Florida ha ingiunto di non portare più mascherine nel suo stato, e ha vietato i pass, pena ingenti sanzioni.
Le Leggi 155/2005 e 152/1975 (divieto di uscire mascherati in pubblico o con ridotta possibilità di identificazione), non sono validate e non diventano secondarie a nessun DPCM.
Chiunque intimi di indossare mascherine rischia una denuncia per:
– Istigazione a Delinquere, Art. 414 codice di procedura penale
– Procurato Allarme, Art. 658 cpp
– Truffa Aggravata, Art. 640 cpp
– Abuso di Autorità, Art. 608 cpp
– Violenza Privata, Art. 610 cpp
– Violazione della Costituzione Italiana
– Violazione del Trattato di Oviedo, Art. 5
– Violazione della Dichiarazione Universale Dei Diritti Umani, Art. 3
PLURALITA’ DELLE FONTI
Nell’ordinamento giuridico italiano, come nella maggior parte degli ordinamenti giuridici moderni, esiste una pluralità di fonti di produzione.
Per questa ragione sorge la necessità di stabilire quali fonti sono prevalenti rispetto alle altri. La preminenza di una fonte giuridica sulle altre si dice gerarchia delle fonti.
GERARCHIA DELLE FONTI
Il criterio della gerarchia delle fonti giuridiche prevede che una fonte subordinata rispetto ad altre, non può contenere delle disposizioni che contrastino con le norme di livello gerarchico superiore, né può modificarle, né abrogarle.
La gerarchia delle fonti nel nostro ordinamento giuridico è la seguente:
- Costituzione, leggi costituzionali, leggi di revisione costituzionale;
- regolamenti comunitari;
- leggi formali e sostanziali;
- leggi regionali;
- regolamenti;
- usi e consuetudini.
La Costituzione della Repubblica, le leggi costituzionali e le leggi di revisione costituzionale prevalgono su tutte le altre fonti del diritto. Esse possono essere abrogate o modificate solamente da leggi costituzionali, mentre possono abrogare o modificare tutte le altre fonti.
– regolamenti di esecuzione, adottati per regolare le modalità di esecuzione di una legge senza introdurre novità giuridiche sostanziali e senza creare nuovi diritti, obblighi o doveri a carico dei cittadini;
Seguono i regolamenti comunitari che sono direttamente applicabili negli Stati membri. Essi sono subordinati solamente alla Costituzione e alle leggi costituzionali, ma non alle altre leggi.
Leggi formali e leggi sostanziali hanno pari autorità ed efficacia. Esse non possono essere contrarie alla Costituzione, alle leggi costituzionali e ai regolamenti comunitari, né possono abrogarli o modificarli. Prevalgono, invece, sulle leggi regionali, sui regolamenti, sugli usi e le consuetudini che possono essere abrogati o modificati dalle leggi.
Le direttive comunitarie entrano nel nostro ordinamento attraverso leggi ordinarie che le recepiscono.
Le leggi regionali sono leggi emanate dalle regioni, attraverso il Consiglio regionale. Tali leggi hanno validità limitata al territorio della relativa regione. Esse non possono avere per oggetto le materie che l’art.117 della Costituzione riserva al Parlamento. Le leggi regionali possono abrogare o modificare solamente i regolamenti e gli usi normativi.
I regolamenti sono emanati dal Governo o dagli enti locali e servono, normalmente, per chiarire i criteri di applicazione delle leggi formali e sostanziali. Essi hanno come scopo quello di stabilire nel dettaglio quelle che sono le modalità di esecuzione delle leggi. I regolamenti possono modificare o abrogare solamente gli usi e le consuetudini.
FONTI PRIMARIE E FONTI SECONDARIE
Le fonti di produzione che abbiamo esaminato sopra sono spesso distinte in due grandi gruppi:
- le fonti primarie;
- le fonti secondarie.
Rientrano tra le fonti primarie:
- la Costituzione, le leggi costituzionali, le leggi di revisione costituzionale;
- i regolamenti comunitari;
- le leggi formali e le leggi sostanziali e direttive comunitarie;
- le leggi regionali.
Sono fonti secondarie:
- i regolamenti;
- gli usi e le consuetudini.
A regolamenti e usi normativi si aggiungo anche, tra le fonti secondarie, la giurisprudenza pur non costituendo essa una vera e propria fonte di produzione.
Per giurisprudenza si intende l’insieme delle sentenze che, nel tempo, sono state emanate dai giudici. Esse sono spesso raccolte in registri detti massimari. A volte, i giudici, dovendo applicare una norma ad un caso concreto tengono conto di decisione prese da altri giudici in casi analoghi.
FONTI COSTITUZIONALI, LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
Una distinzione possibile, spesso adottata, per le fonti del diritto è quella tra:
- <fonti costituzionali> che comprendono la Costituzione, le leggi costituzionali, le leggi di revisione costituzionale e i regolamenti comunitari. Esse sono dette anche fonti di primo livello;
- <fonti legislative> che comprendono le leggi formali, le leggi sostanziali, le direttive comunitarie. Esse sono dette anche fonti di secondo livello;
- <fonti regolamentari> che comprendono i regolamenti emanati dal Governo e dagli Enti locali, gli usi e le consuetudini. Esse sono dette anche fonti di terzo livello. Le leggi ordinarie sono dunque quelle leggi deliberate dal Parlamento secondo il procedimento disciplinato, nelle sue linee essenziali, dagli artt. 70 e ss. Cost. e sono le fonti più frequentemente utilizzate quando l’ordinamento intende regolare l’azione umana.
- Quindi: essendo che un DPCM non è nemmeno emanato dal Parlamento ma da una sola opinione del Primo Ministro – possibilmente non eletto regolarmente – o di altri “scappati di casa” che lo costringono a firmare cose abbiette, forse, conviene farsi qualche domanda.
DA UN’ALTRO SITO TRASCRIVO UN GRAFICO E UNA SIMILE CONSIDERAZIONE

I regolamenti dell’esecutivo rappresentano l’attività normativa secondaria (SOPRA INVECE CONSIDERATA SOTTO-TERZIARIA) del Governo, diretta a produrre norme subordinate a quelle primarie (leggi ordinarie, decreti legislativi, regolamenti comunitari).
La potestà regolamentare del Governo, regolata direttamente in base all’art. 17 della Legge 400 del 1988, si manifesta attraverso l’adozione e la successiva emanazione di regolamenti.
I regolamenti sono fonti secondarie e come tali non possono derogare né alla Costituzione (come d’altra parte avviene per le fonti primarie) né tanto meno alle leggi ordinarie. Inoltre non possono regolare materie coperte da riserva di legge sia essa assoluta o relativa. Infine le sanzioni penali non possono essere previste con un regolamento.
A seconda del soggetto che li emana si distinguono in:
– regolamenti del Presidente del Consiglio, emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri nell’esercizio delle sue funzioni;
– regolamenti ministeriali (D.M.), emanati da singoli ministri nell’ambito delle competenze del Dicastero o Ministero che presiedono;
– regolamenti interministeriali (D.P.C.M.), emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e riguardanti materie afferenti a più Ministeri.
A seconda del contenuto e dell’oggetto i regolamenti si distinguono in:
– regolamenti di attuazione e integrazione, adottati per integrare o attuare i principî contenuti all’interno di una legge o di un decreto legislativo, sempre che si tratti di materie non coperte da una riserva di legge assoluta;
– regolamenti indipendenti, con cui il Governo detta norme nei più svariati settori di interesse pubblico al di là di quanto già previsto dalle legge, determinando spesso nuovi diritti e doveri dei cittadini. Vengono disciplinate infatti materie non già regolate da leggi o atti aventi forza di legge, sempre che non siano coperte da riserva di legge;
– regolamenti delegati, finalizzati a permettere un processo di delegificazione; questi regolamenti emanati su delega del Parlamento al Governo disciplinano ex novo una materia precedentemente disciplinata da norma primaria abrogandola per espressa previsione contenuta nella legge di delega (norma primaria). Quindi in realtà l’abrogazione e la delegificazione si verificano per effetto del regolamento ma sono predisposte dalla legge di delega.
I regolamenti vengono emanati con D.P.R. ovvero con Decreto del Presidente della Repubblica e sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
CONCLUDENDO E TOGLIENDO LA POMPOSITA’ = FUFFA… TRAMITE I REGOLAMENTI DELL’ “ESECUTIVO” SI VUOLE RAGGIUNGERE IL SOLO SCOPO DI GOVERNARE IL POPOLO-PECORA CONVINCEDOLO TRAMITE CONSUETUDINE. ESEMPIO: A) Se non ti vaccini muori B) la mascherina è obbligatoria DUE AFFERMAZIONI CHE FRA MESI O ANNI DETERMINERANNO L’INCARCERAZIONE DI CHI LE HA PROFERITE.
ED ORA ANDIAMO IN EUROPA, DOVE ESISTONO
Regolamenti, direttive e altri atti
Per realizzare gli obiettivi stabiliti nei trattati, l’UE adotta diversi tipi di atti legislativi. Alcuni sono vincolanti, altri no. Alcuni si applicano in tutti i paesi dell’UE, altri solo in alcuni di essi.
Regolamenti
Un regolamento è un atto legislativo vincolante. Deve essere applicato in tutti i suoi elementi nell’intera Unione europea. Ad esempio, quando l’Unione ha deciso che dovevano esservi garanzie comuni sui beni importati dall’esterno dell’UE, il Consiglio ha adottato un regolamento.
Direttive
Una direttiva è un atto legislativo che stabilisce un obiettivo che tutti i paesi dell’UE devono realizzare. Tuttavia, spetta ai singoli paesi definire attraverso disposizioni nazionali come tali obiettivi vadano raggiunti. Un esempio è quello della direttiva sui diritti dei consumatori dell’UE, che rafforza i diritti dei consumatori in tutta l’Unione, ad esempio eliminando spese e costi nascosti in Internet, ed estendendo il periodo entro il quale i consumatori possono recedere da un contratto d’acquisto.
Decisioni
Una decisione è vincolante per i suoi destinatari (ad esempio un paese dell’UE o una singola impresa) ed è direttamente applicabile. Ad esempio, la Commissione ha adottato una decisione sulla partecipazione dell’UE alle attività di varie organizzazioni impegnate nella lotta al terrorismo . La decisione si riferiva unicamente a tali organizzazioni.
Raccomandazioni
Una raccomandazione non è vincolante. Quando la Commissione ha raccomandato alle autorità giudiziarie dei paesi dell’UE di intensificare l’uso delle videoconferenze per aiutare i servizi giudiziari a lavorare meglio in un contesto transfrontaliero, ciò non ha prodotto conseguenze sul piano giuridico. Una raccomandazione consente alle istituzioni europee di rendere note le loro posizioni e di suggerire linee di azione senza imporre obblighi giuridici a carico dei destinatari.
Pareri
Un parere è uno strumento che permette alle istituzioni europee di esprimere la loro posizione senza imporre obblighi giuridici ai destinatari. Un parere non è vincolante. Può essere emesso dalle principali istituzioni dell’UE (Commissione, Consiglio, Parlamento), dal Comitato delle regioni e dal Comitato economico e sociale europeo. Durante il processo legislativo, i comitati emettono pareri che riflettono il loro specifico punto di vista, regionale o economico e sociale. Ad esempio, il Comitato delle regioni ha emesso un parere sul pacchetto di politiche per ripulire l’aria in Europa.
Chi comanda davvero in Europa
Di Tino Oldani | 27/07/2014 – Tra Fiscal Compact e fondo Mes, sono la Troika e le banche a governare gli Stati. L’analisi di Tino Oldani – Grazie all’autorizzazione del gruppo Class Editori pubblichiamo l’analisi di Tino Oldani, apparsa sul quotidiano Italia Oggi.
Ancora pochi giorni fa, Christine Lagarde, direttore generale del Fondo monetario internazionale, e il presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi, si sono trovati a sostenere tesi contrapposte. La Lagarde, con una invasione di campo ormai abituale, ha esortato la Bce a imitare il «quantitative easing» della Federal reserve Usa, acquistando direttamente titoli di Stato dei Paesi dell’eurozona con problemi di bilancio, convinta che sia un modo più efficace, rispetto ai prestiti Bce a buon mercato, per vincere la deflazione dilagante in Europa. Draghi, che forse si è stancato di polemizzare con la Lagarde per le intromissioni nella propria sfera d’azione, non le ha neppure risposto, preferendo rilanciare una sua tesi recente, per cui «serve una governance europea per le riforme». A prima vista, un classico dialogo tra sordi.
Ma poiché la Lagarde non è l’ultima arrivata, è giusto chiedersi a quale titolo intervenga sulla politica monetaria della Bce, e di riflesso sull’economia europea. La sua invasione di campo è davvero tale, priva di giustificazione? La risposta corretta è: no. La spiegazione è in una parola di origine russa, divenuta di moda in Europoa: troika. Da un paio d’anni, essa indica un triumvirato istituzionale, formato da Fmi, Bce e Ce (Commissione europea), che controlla il rispetto non tanto dei Trattati europei (materia che non potrebbe riguardare il Fmi), bensì quello delle regole introdotte con alcune modifiche dei Trattati, regole ferree, contenute in due distinti accordi intergovernativi: il Fiscal compact e il Mes (Meccanismo europeo di stabilità).
Dei due, il Fiscal compact è il più conosciuto. In sintesi, obbliga i Paesi dell’eurozona a rispettare il parametro del 3% nel rapporto deficit-pil, a non sforare un deficit strutturale dello 0,5% l’anno, e impone ai Paesi con debito eccessivo di abbattere ogni anno di un ventesimo la quota di debito pubblico che supera il 60% del pil. Per l’Italia significa l’obbligo per 20 anni, a partire dal 2015, di manovre annuali di circa 50 miliardi di euro, considerate da tutti insostenibili. Per completezza, il Fiscal compact è stato approvato dal governo di Mario Monti nel 2012, e inserito a razzo nella Costituzione, con l’avallo pressoché unanime del Parlamento, sotto la sferza di uno spread a 570 punti. Una cessione totale di sovranità nazionale, destinata a costare molto cara.
Meno note sono le novità introdotte dal Mes (Meccanismo europeo di stabilità), deciso dal Consiglio dei capi di Stato e di governo nel 2010 per fare fronte alla crisi dell’euro, ed entrato in vigore nel settembre 2012. Mes e Fiscal compact sono complementari e, di fatto, hanno creato una nuova governance europea che scavalca i singoli governi per gestire le crisi finanziarie e salvare gli Stati a rischio di tracollo.
Volendo semplificare, il Mes è una riproduzione europea del Fmi, sia pure con una minore potenza di fuoco (ha 700 miliardi di euro di capitale, versati dai paesi euro, di cui 500 prestabili). Ed è proprio al Fmi che il Mes si affianca nell’effettuare i prestiti ai Paesi in difficoltà e nel controllare in modo rigoroso l’applicazione delle regole di austerità per riportare i bilanci statali in pareggio. In questa azione, il Mes e il Fmi operano di concerto con la Commissione europea, formando la famosa Troika.
Attenzione però ai dettagli, perché è sempre lì che si nascondono le trappole. Il Mes ha una propria personalità giuridica, i suoi dirigenti e i suoi beni godono di totale immunità, e di fatto, quando concede un prestito a un paese in difficoltà che ne abbia fatto richiesta, si sostituisce insieme ai soci della Troika nella gestione della politica economica del Paese debitore. Lo Stato debitore deve sottostare a tutte le imposizioni contenute nel piano di aggiustamento finanziario della Troika, costi quel che costi. È stato così in Grecia, con effetti sociali disastrosi. Ed è stato così in Spagna, Portogallo e Cipro.
Dunque, se la signora Lagarde si permette di dare consigli alla Bce, o addirittura di criticarla, lo si deve proprio alla sua presenza nella Troika, che nella gestione dei paesi Ue in crisi (e commissariati) conta ormai più degli stessi governi interessati, nonché del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali. Una cessione totale della sovranità nazionale.
Il bilancio dei primi due anni del Mes non appare affatto esaltante. In Grecia, grazie ai prestiti della Troika, l’unico beneficio è andato alle banche del Nord Europa, che hanno potuto recuperare per intero i loro crediti, mentre al governo di Atene sono rimaste le briciole (circa il 19% degli aiuti).
Anche per questo il Mes, ufficialmente un Fondo salva Stati, viene definito dai critici un Fondo salva banche. Definizione tanto più appropriata se si considera che alle riunioni del Mes in cui si valutano le concessioni dei prestiti ai Paesi richiedenti, sono ammessi come osservatori i maggiori istituti finanziari privati del mondo, come Nomura, Goldman Sachs, Merril Lynch, e così via. Con il risultato che le politiche economiche di austerità rischiano di essere dettate non dagli organismi democratici liberamente eletti dai paesi in crisi, bensì dalle grandi banche mondiali.
Quest’ultimo aspetto mette i brividi. Soprattutto quando un Paese inizia ad entrare nelle ipotesi di commissariamento. «Italia commissariata? Non esiste» ha detto il premier Matteo Renzi in una recente intervista. Ma pochi giorni dopo ha fatto specie che Elmar Brok, uno dei consiglieri più autorevoli di Angela Merkel, abbia detto al Corriere della sera: «Se rispetta le regole e fa le riforme, l’Italia non tema il commissariamento». Sarà pure un eccesso di pessimismo, ma sembra una conferma del fatto che l’ipotesi era nell’aria, e forse lo è. Una brutta aria.

(mia considerazione) > Questa analisi – delicata in fondo – ma molto datata, non tiene conto dell’ormai evidente truffa messa in atto dalla COMMISSIONE EUROPEA che non è un organo eletto o legittimato in modo democratico ma istituito in quanto PLANCIA DI COMANDO DITTATORIALE sull’inutile Parlamento Europeo che NON ha potere decisionale qualsivoglia, se non conseguente a decisioni già prese in senso alla COMMISSIONE EUROPEA, che il parlamento DEVE ratificare senza discussione o con una finta discussione. La domanda che sorge è: a cosa pensano gli europarlamentari quando sorridono? Sono malati di mente? Sono animali da compagnia e scodinzolano? Hanno il lobo frontale ammaccato? La loro dignità è data solo da una carica politica inesistente? Godono della tipica sollecitudine dei maître e capocuochi (anche Stalin ce ne aveva uno!)? Pensano ai loro guadagni e pensioni d’oro? Il loro sé pare che abbia perso la presa e che ora risuoni solo come un sordo dubbio esistenziale: è un “SE”. Oramai è un “rumore bianco”, e forse loro sono sordi e non lo sanno.
PER SCARICARE VARI PDF DI LEGGI DI TUTELA INTERNAZIONALE
CEDU: Le leggi di tutela internazionale della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo link: https://presidenza.governo.it/CONTENZIOSO/contenzioso_europeo/documentazione/Convention_ITA.pdf
DUDU: le leggi di tutela internazionale della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani link: https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf
Codice di Normiberga: https://media.tghn.org/medialibrary/2011/04/BMJ_No_7070_Volume_313_The_Nuremberg_Code.pdf
CONSIDERAZIONI CRITICHE DI BIOETICA: https://www.responsabilitasanitaria.it/eventi_passati/2010-11-24/pdf/PIGA-La_tutela_dei_soggetti_sottoposti_a_sperimentazione.pdf
Convenzione di Oviedo: https://www.enpam.it/wp-content/repository/universaliamultimediale/CI/leggi/ConvenzioneOviedo.pdf
PROBLEMA SENZA SOLUZIONE: L’AVERCI UN AMICO COVIDIOTA

Tutto inizia con una considerazione preoccupata ma normale a un’amico covidiota “…Ma lo sai cos’ha detto la Von der Leyen? Ha detto che si può anche eliminare il codice di Norimberga, così che nessuno faccia più storie e possa essere punturato per bene e in modo, magari, che si possa sperimentare sui bambini quando se ne ha voglia e magari incarcerando i genitori…”. “Molto interessante davvero, ma adesso ti devo lasciare vado a un simposio sulla sifilide del pangolino, E’ molto pericolosa, sai? …E – trak! – può assalirti quando meno te lo aspetti. Lo ha detto il mio dottore, che glielo ha detto Fauci in TV, che glielo ha detto il suo vaccinologo-benefattore-di-fiducia al citofono! Io non ci vedo nulla di strano, dopo il vaiolo delle scimmie e il covid dal pipistrello russo, perché dovrei vederci qualcosa di strano?” (Bollicine di saliva e sorrisone) “Oh, io credo nella scienziah, mica come te!”.